Doverosa premessa, la legge è uguale per tutti, ma è purtroppo lenta. Ma di fatto arriva sempre.
Quando si realizza la diffamazione in rete?
Il reato di diffamazione è sempre più frequente con la diffusione di internet e dei social network. La falsa idea di nascondersi dietro uno schermo e quindi dietro un presunto anonimato dato dall’uso di nickname, spinge gli utenti a lasciarsi andare nelle critiche e nella manifestazione di disappunti e malumori, sfociando nell’ingiuria. Tuttavia, lo schermo non protegge chi commette il reato dalla possibilità di essere rintracciato e denunciato per aver leso la reputazione della vittima.
Diffamazione a mezzo internet
La reputazione è intesa quale bene giuridico tutelato dalla legge e dallo Stato, che si impegna a difendere l’integrità morale di una persona. L’individuo ha il diritto di coltivare e preservare l’onore e la reputazione, data dalla stima che gli altri nutrono nei suoi confronti. Secondo la normativa, il reato di diffamazione a mezzo internet viene considerato reato aggravato, proprio per la sua stessa natura di essere destinato a un pubblico ampio. La diffamazione a mezzo internet avviene quando un utente tramite mezzi di comunicazione informatici e telematici danneggia/offende l’onore e la reputazione di un soggetto, in presenza di una o più utenti in grado di fruire il messaggio, in particolar modo quando si scrive per sentito dire senza fonti attendibili.
Diffamazione tramite siti web
Il reato per diffamazione a mezzo internet ha maggiore gravità a causa della possibilità di amplificazione del messaggio consentita da internet. Il web è inoltre uno strumento democratico, in quanto ogni individuo ha la possibilità con costi contenuti di accedere ad internet o creare un sito proprio in cui pubblicare messaggi denigratori nei confronti di qualcuno. Il reato dunque si consuma nel momento in cui i contenuti o l’immagine offensiva viene percepita dall’ampia audience che naviga sul web.
Diffamazione a mezzo Facebook
Facebook è indubbiamente il social network più popolare e diffuso tra gli utenti che navigano su internet, questo comporta una maggiore predisposizione del mezzo alla realizzazione di reati di diffamazione, proprio per la facilità di comunicazione consentità e per la consapevolezza di raggiungere molti utenti. Questa capacità del mezzo di espressione può sfociare nell’offesa e gettare cattiva luce sulla reputazione del destinatario, il quale può chiedere un risarcimento per il danno all’immagine subito.
Diffamazione a mezzo blog
La facilità con cui è possibile creare un blog personale coinvolge molti internauti, che attraverso questa vetrina digitale esprimono le loro idee e opinioni. La libera espressione, tuttavia, non deve varcare i limiti consentiti dalla legge, senza sfociare nell’offesa altrui. Allo stesso modo, anche coloro che hanno la possibilità di visitare un blog e commentare quanto vi è scritto devono farlo nel rispetto del decoro senza ledere la reputazione dell’autore.
Diffamazione a mezzo stampa
L’impatto che un articolo diffamante pubblicato sulla stampa può avere sulla reputazione del singolo può essere di grande portata. La stampa è un mezzo infatti raggiungibile da un’ampia platea, ancora più grande se si tratta di testate online, i cui articoli sono facilmente condivisibili dagli utenti. Il reato di diffamazione si manifesta quando un articolo attribuisce un fatto determinato o diffonde informazioni false sul conto di un soggetto specifico, in tal caso la vittima, può reclamare la cancellazione dei contenuti lesivi.
Cosa si rischia e perché ? Art. Codice Penale
Ricordate che anche se il commento venisse cancellato, è ugualmente passibile di condanna come spiegano alla Polizia Postale. Dovrete sempre essere pronti a catturare le immagini dal monitor di chi sta tentando di danneggiarvi, senza dimenticare di prendere l'estensione in alto della barra di internet.
Le componenti che formano il requisito fondamentale per poter scrivere in un blog, intendiamoci, questi NON dovranno essere i requisiti che "NOI" personalmente potremmo ritenere validi, ma quelli che la legge impone e sono :
- corrispondenza alla verità dei fatti esposti
- l'interesse pubblico alla conoscenza di essi
- la correttezza formale dell'esposizione
In conclusione se alcuni di questi fattori, nonchè "prove"schiaccianti di quanto si pubblica in rete, non rispondessero ai parametri di LEGGE, la condanna potrà essere assai salata, di cui ne è responsabile oltre all'autore, anche l'amministratore del sito/blog.
Il reato di diffamazione previsto e punito dall'articolo 595 del codice penale, consiste nel fatto di chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di una persona non presente. La diffamazione risulta inquadrata tra i delitti contro l’onore e punisce chiunque, fuori dai casi ricompresi dalla figura dell’ingiuria prevista e punita dall'art. 594, codice penale ed offenda l’altrui reputazione comunicando con più persone.
- Competenza funzionale: è la ripartizione in base al grado e allo stato del processo, con la quale si assegnano le indagini preliminari al GIP, l'udienza preliminare al GUP, il primo grado dibattimentale al tribunale o alla Corte d'assise, il secondo alla Corte d'Appello e l'ultimo alla Corte di Cassazione ;
- Competenza per materia: è la ripartizione in base al tipo di reato da giudicare. Innanzitutto l'art.5 c.p.p. individua la competenza della Corte d'Assise, che giudica i delitti per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o una reclusione di 24 anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, rapina ed estorsione, con qualsiasi aggravante, nonché i delitti previsti dall'art.630 c.p. e dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 modificato dalla legge 21 aprile 1999 n.29, dai delitti consumati enunciati dagli artt. 579, 580 e 584 c.p. e da ogni delitto doloso se ha cagionato la morte di qualcuno, salvo per le ipotesi previste dagli artt.586, 588 e 593 c.p. Il giudice di pace giudica nei casi previsti dall'art.4 del d.lgs. 28 agosto 2000 n.274. Il tribunale in via residuale del resto
- Competenza territoriale: è l'ultima ripartizione, operante dopo l'individuazione della materia, fra i vari distretti geografici. L'art.8 c.p.p. sancisce le regole per la determinazione del giudice territorialmente competente. Innanzitutto, è competente il giudice del luogo ove è stato consumato il reato.
In conclusione, oltre al reato di diffamazione ed ingiuria, l'autore potrebbe anche cadere in aggiunta nel reato di calunnia ed ancora secondo quanto disposto dall'art. 595 comma 3 aggravata se a mezzo stampa. Poi vi sono alcuni titolari di blog quali rischiano in aggiunta se atti in comportamenti persecutori, alla contestazione dell'art. 81 c.p.p. per PERSECUZIONE.
Laddove tutto quanto sopra dovesse attuarsi contro un personaggio politico, le pene potrebbero essere raddoppiate.
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Fabio Sanfilippo


